LETTERA APERTA AL SINDACO DI TOLMEZZO
Preg.mo
Sig. Francesco Brollo
p.c. Mons. Sergio Di Giusto
Sindaco del Comune di Tolmezzo. Curia Arcivescovile, Via Treppo, 7
- Udine
Oggetto: utilizzo dell’ex canonica
di Fusea.
Ammesso e non concesso che esista un
obbligo per i Comuni di provvedere l’alloggio ai parroci, è evidente che questo
obbligo decade se non c’è il parroco, o a maggior ragione se, come nel caso di
Fusea, con decreto del Ministero dell’interno
in data 29.08.1986, sia stata “estinta” la personalità giuridica della chiesa
parrocchiale e il suo patrimonio sia
stato trasferito di diritto alla Parrocchia di Cazzaso.
L’immobile ex-canonica
di Fusea è per 8/10 di proprietà comunale, accatastato “in usufrutto al curato
pro tempore”. Mancando il parroco residente, (dal 1977), il diritto
all’usufrutto si è evidentemente prescritto per il non uso e per l’abbandono
del bene. Ci si troverebbe a discutere di un rudere se i sindaci predecessori
non avessero provveduto, con buon senso, a dare diversa destinazione
all’immobile. Ciò facendo hanno evitato il dissesto anche dei due decimi di
proprietà della parrocchia.
Ora il parroco pro tempore Mons. Zanello ha rivendicato all’uso della
Parrocchia di Cazzaso anche la parte comunale dell’ex-canonica di Fusea, (dopo
averla rivendicata con il predecessore Zearo, nel 2012, come “estinto” Parroco
di Fusea!). A che titolo, per quanto detto sopra? Invece, inspiegabilmente, il
Comune ha aderito alla richiesta con la
convenzione n.24/2017 S.P. del 19 giugno 2017.
Dall’operazione sarebbe derivato
l’obbligo per la Parrocchia di Cazzaso a sfrattare l’inquilino che ha
consentito di evitare il dissesto dell’immobile in questi anni. Eppure, il parroco si era impegnato a mantenere il
rapporto di locazione in essere. Non solo, il mese di maggio del 2016, aveva sottoposto al locatario una proposta di
nuovo contratto di locazione. Che cosa è cambiato per indurre il Parroco a rappresentare
al locatario, il 28 novembre u.s. la necessità di “definire i tempi e i
modi con cui intenderà rilasciare l’immobile” perché “la casa parrocchiale non
può essere ceduta neppure parzialmente in comodato o locazione a terzi”? Neppure
con il consenso e a richiesta del Comune proprietario?
Chi, è perché, ha bluffato in questa
fase della vicenda?
Il Comune quindi avrebbe concesso un
immobile, proprio bene patrimoniale, alla Parrocchia di Cazzaso costretta a
lasciarlo vuoto, ai sensi della stessa convenzione con la quale le è stato
concesso!!! In “punta di diritto” quindi la ex canonica di Fusea sarà d’ora in
poi inutilizzata a fini di culto come quella di Cazzaso. Con l’impegno per il
Comune alla manutenzione straordinaria!
Sembrerebbe che il vantaggio per il
Comune su questa operazione debba ricercarsi nel fatto che ora potrà realizzare
un campetto gioco nel cortile della ex canonica. Rilevato che il terreno è di
proprietà comunale, lo si è dato in uso alla Parrocchia di Cazzaso, ora quindi
il costruendo campo giochi, sarà gravato dal vincolo di “destinazione al culto”,
utilizzabile a parere del Parroco. Così pure d’ora in poi la Consulta
frazionale potrà utilizzare i locali di proprietà comunale, “concordando il
calendario delle riunioni” con il Parroco. Ha
senso tutto questo?
L’unico vero problema da risolvere
era il fatto che, in conto affitto (regolarmente poi pagato al Comune) il
locatario (con il tacito consenso di Sindaco e Parroco del tempo) aveva
realizzato l’alloggio utilizzando in commistione locali del Comune e della
parrocchia. Non essendo possibile il ripristino della situazione quo ante, sarebbe
bastato definire un accordo di permuta delle proprietà, riconoscendo alla
Parrocchia i suoi due decimi, in una
soluzione fruibile dalla stessa per le attività parrocchiali, in cambio delle preesistenti
tre stanze su tre piani, per questo inutilizzabili “a fini di culto”. Si
sarebbero così salvaguardati i diritti e gli interessi sia della
Parrocchia che quelli del Comune.
A prescindere dalla possibilità
che, per la fattispecie determinatasi,
il Comune potesse risolvere la situazione facendo valere il diritto
d’usucapione, si può ancora arrivare a questa soluzione di buon senso,
discutendo il caso con la Curia, dopo
aver provocato il recesso dalla citata sciagurata convenzione.
Non è un “fatto privato”, come ha
affermato in Consiglio un assessore, ma emblematico e politicamente
significativo, l’allontanamento, (per iniziativa diretta o indiretta del Comune
capoluogo della Carnia) per lasciare vuoto un nuovo alloggio, d’una
persona che in questi anni ha dimostrato nei fatti che si può scegliere di
vivere in montagna. Se poi nel caso si tratta d’uno studioso dei problemi della
Carnia (fra le tante opere basti ricordare “Comunità di Carnia” Ed.
Casamassima, 1985), l’allontanamento, invece che il conferimento della
cittadinanza onoraria, diventa sorprendente come fatto caratterizzante l’anno di “Tolmezzo città alpina”.
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