mercoledì 7 febbraio 2018

Ripopolare la montagna, a passo di gambero!

LETTERA APERTA AL SINDACO DI TOLMEZZO
Preg.mo Sig. Francesco Brollo                                          p.c.       Mons. Sergio Di Giusto
 Sindaco del Comune di Tolmezzo.                                  Curia Arcivescovile, Via Treppo, 7 - Udine
            Oggetto: utilizzo dell’ex canonica di Fusea.
            Ammesso e non concesso che esista un obbligo per i Comuni di provvedere l’alloggio ai parroci, è evidente che questo obbligo decade se non c’è il parroco, o a maggior ragione se, come nel caso di Fusea,  con decreto del Ministero dell’interno in data 29.08.1986, sia stata “estinta” la personalità giuridica della chiesa parrocchiale  e il suo patrimonio sia stato trasferito di diritto alla Parrocchia di Cazzaso.
 L’immobile ex-canonica di Fusea è per 8/10 di proprietà comunale, accatastato “in usufrutto al curato pro tempore”. Mancando il parroco residente, (dal 1977), il diritto all’usufrutto si è evidentemente prescritto per il non uso e per l’abbandono del bene. Ci si troverebbe a discutere di un rudere se i sindaci predecessori non avessero provveduto, con buon senso, a dare diversa destinazione all’immobile. Ciò facendo hanno evitato il dissesto anche dei due decimi di proprietà della parrocchia.
            Ora il parroco pro tempore  Mons. Zanello ha rivendicato all’uso della Parrocchia di Cazzaso anche la parte comunale dell’ex-canonica di Fusea, (dopo averla rivendicata con il predecessore Zearo, nel 2012, come “estinto” Parroco di Fusea!). A che titolo, per quanto detto sopra? Invece, inspiegabilmente, il Comune ha aderito alla richiesta  con la convenzione n.24/2017 S.P. del 19 giugno 2017.
            Dall’operazione sarebbe derivato l’obbligo per la Parrocchia di Cazzaso a sfrattare l’inquilino che ha consentito di evitare il dissesto dell’immobile in questi anni. Eppure,  il parroco si era impegnato a mantenere il rapporto di locazione in essere. Non solo, il mese di maggio del 2016,  aveva sottoposto al locatario una proposta di nuovo contratto di locazione. Che cosa è cambiato per indurre il Parroco a  rappresentare  al locatario, il 28 novembre u.s. la necessità di “definire i tempi e i modi con cui intenderà rilasciare l’immobile” perché “la casa parrocchiale non può essere ceduta neppure parzialmente in comodato o locazione a terzi”? Neppure con il consenso e a richiesta del Comune proprietario?
            Chi, è perché, ha bluffato in questa fase della vicenda?
            Il Comune quindi avrebbe concesso un immobile, proprio bene patrimoniale, alla Parrocchia di Cazzaso costretta a lasciarlo vuoto, ai sensi della stessa convenzione con la quale le è stato concesso!!! In “punta di diritto” quindi la ex canonica di Fusea sarà d’ora in poi inutilizzata a fini di culto  come quella di Cazzaso. Con l’impegno per il Comune alla manutenzione straordinaria!
            Sembrerebbe che il vantaggio per il Comune su questa operazione debba ricercarsi nel fatto che ora potrà realizzare un campetto gioco nel cortile della ex canonica. Rilevato che il terreno è di proprietà comunale, lo si è dato in uso alla Parrocchia di Cazzaso, ora quindi il costruendo campo giochi, sarà gravato dal vincolo di “destinazione al culto”, utilizzabile a parere del Parroco. Così pure d’ora in poi la Consulta frazionale potrà utilizzare i locali di proprietà comunale, “concordando il calendario delle riunioni” con il Parroco. Ha  senso tutto questo?
            L’unico vero problema da risolvere era il fatto che, in conto affitto (regolarmente poi pagato al Comune) il locatario (con il tacito consenso di Sindaco e Parroco del tempo) aveva realizzato l’alloggio utilizzando in commistione locali del Comune e della parrocchia. Non essendo possibile il ripristino della situazione quo ante, sarebbe bastato definire un accordo di permuta delle proprietà, riconoscendo alla Parrocchia i suoi  due decimi, in una soluzione fruibile dalla stessa per le attività parrocchiali, in cambio delle preesistenti tre stanze su tre piani, per questo inutilizzabili “a fini di culto”. Si sarebbero così salvaguardati i diritti e gli interessi sia della Parrocchia  che quelli del Comune.
            A prescindere dalla possibilità che,  per la fattispecie determinatasi, il Comune potesse risolvere la situazione facendo valere il diritto d’usucapione, si può ancora arrivare a questa soluzione di buon senso, discutendo  il caso con la Curia, dopo aver provocato il recesso dalla citata sciagurata convenzione.
            Non è un “fatto privato”, come ha affermato in Consiglio un assessore, ma emblematico e politicamente significativo, l’allontanamento, (per iniziativa diretta o indiretta del Comune capoluogo della Carnia) per lasciare vuoto un nuovo alloggio, d’una persona che in questi anni ha dimostrato nei fatti che si può scegliere di vivere in montagna. Se poi nel caso si tratta d’uno studioso dei problemi della Carnia (fra le tante opere  basti ricordare “Comunità di Carnia” Ed. Casamassima, 1985), l’allontanamento, invece che il conferimento della cittadinanza onoraria, diventa sorprendente come fatto caratterizzante  l’anno di “Tolmezzo città alpina”.
          
                                                                                         


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